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Capacità di agire

Consiste nell'idoneità del soggetto ad acquistare e a gestire in concreto diritto e assumere obblighi giuridici, cioè l'idoneità del soggetto a compiere atti giuridici. Mentre la capacità giuridica spetta a tutti i nati vivi la capacità d'agire solo ed esclusivamente in presenza di determinate condizioni.
Chi gode della capacità giuridica non necessariamente debba godere della capacità di agire.
Nel nostro ordinamento la capacità di agire si acquista con la maggiore età, significa che si presuppone che il soggetto abbia raggiunto quella equilibrata maturità mentale e che il nostro ordinamento giuridico art. 2 del Codice civile, fissa un limite di età di 8 anni.
Questa formulazione è astratta perché si può verificare che un soggetto pur avendo raggiunto il 18° anno di età si potrebbe venire di fatto nell'impossibilità di gestire i propri interessi perché affetti da minorazioni fisiche o mentali, oppure la capacità di agire viene limitata a chi è stata afflitta una condanna di una certa entità.

La condizione necessaria per acquistare la capacità d'agire sono:
  1. Raggiungimento della maggiore età (condizione necessaria e sufficiente).
  2. Capacità naturale di intendere e di volere.
  3. Non aver subito condanna ai sensi dell'art. 32 del Codice penale (ergastolo o reclusione a più di 50 anni).
Se manca una di queste condizioni il soggetto si intende incapace di agire, e secondo il nostro ordinamento l'incapace di agire non è in grado di rendersi conto dell'importanza degli atti che sta per compiere e si trova nell'impossibilità di gestire i propri interessi. A tal proposito distinguiamo incapacità naturale e incapacità legale di agire.

Capacità d'agire della persona giuridica
La persona giuridica ha una propria capacità d'agire o di gestire i propri interessi, poiché è un soggetto impersonale, manifesta la propria volontà, avvalendosi di persone fisiche che ne costituiscono gli organi. Nelle associazioni gli organi sono l'assemblea degli associati e gli amministratori, mentre nelle fondazioni troviamo solo gli amministratori. L'assemblea è l'organo dove si forma la volontà dell'ente, organo volitivo. Gli amministratori eletti dall'assemblea rappresentano l'organo che svolge la funzione di eseguire ciò che è stato deciso dall'assemblea dell'organo volitivo al fine di perseguire lo scopo prefissato e pongono in essere un rapporto giuridico quando entrano in rapporto con i terzi estranei all'associazione e agiscono in nome e per conto.
(Nelle associazioni, gli amministratori che sono responsabili verso l'ente per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri, sono nominati nell'atto costitutivo o eletti successivamente dall'assemblea).
Nelle fondazioni gli amministratori (dello statuto) dal fondatore o in mancanza vi provvede l'attività giudiziaria al momento del suo riconoscimento.



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