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Compiti del Presidente della Repubblica

In uno Stato moderno basato sul principio della pluralità degli organi si attua il principio della divisione tra i poteri, nasce l’esigenza di affidare ad un organo il compito di rappresentare l’unità e la continuità, detto organo è il capo dello Stato.
Nella nostra Costituzione è il presidente della Repubblica, ad esso sono riservati gli articoli che vano da 83 a 91 della Costituzione che non sono altro che tutte quelle norme che disciplinano le funzioni, attribuzioni, poteri e responsabilità. Esso sta al di sopra delle parti, si colloca, infatti, al di fuori di quelli che sono i poteri degli altri organi statali, la sua funzione è quella di coordinare l’attività esercitata dagli altri organi, svolge la funzione di moderatore (o equilibratore) di tutta l’attività politica dello Stato, arbitro che deve garantire il funzionamento dello Stato garante nel rispetto della Costituzione.

Il capo dello Stato in virtù della sue molteplici attribuzioni svolge tutte le funzioni riguardanti i poteri dello Stato, e dato che è moderatore della vita politica dello Stato infatti svolge la funzione di formazione e organizzazione degli altri organi costituzionali, funzione legislativa, amministrativa e costituzionale.
Non è partecipe dei 3 poteri dello Stato, ma si colloca di sopra, e in virtù delle molteplici attribuzioni assolve una funzione di coordinatore dei 3 poteri, quindi di equilibratore di tutti gli altri organi costituzionali, quindi è il garante nel rispetto dei principi costituzionali e deve garantirne il rispetto, e l’art 87 sancisce che il Presidente della Repubblica ne rappresenta e garantisce l’unità.

La Costituzione gli attribuisce la funzione di formazione e funzionamento degli altri organi dello Stato:
  1. indice le elezioni per la Camera dei deputati e del Senato.
  2. nomina il Governo.
  3. anche se in minima misura concorre alla formazione del Senato della Repubblica attraverso il potere riconosciuto dalla Costituzione di poter nominare 5 senatori a vita per illustrare la patria.
  4. nomina 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale.
  5. presiede il consiglio superiore della magistratura.
  6. sentito il presidente delle due Camere può scioglierle anticipatamente.

La funzione legislativa assolta dal Presidente della Repubblica sono:
  1. può inviare messaggi alle camere per far conoscere il proprio punto di vista su un determinato problema.
  2. promulga le leggi con potere di veto sospensivo, promulgare significa che gli attesta l'esistenza della legge, quale è già perfetta perché approvata da entrambe le camere (è una semplice presa d'atto).
La promulgazione è obbligatoria, però a questa ne segue il potere di veto sospensivo, infatti la Costituzione gli riserva la possibilità di rendersi interprete dalle esigenze della collettività, e nel caso in cui fosse approvata una legge che potrà comportare gravi conseguenze, in tal caso il capo dello Stato, può sospendere, cioè rifiutarsi di promulgare la legge e rinviarla alla camera accompagnata da una nota demotivata, cioè con la motivazione della sospensione, se le camere approvano allora il capo dello Stato ha l'obbligo di promulgarla.

3. autorizzazione sui disegni di legge governativi prima di essere presentati all'esame della Camera, devono passare dal capo dello Stato.

La funzione amministrativa è la più importante, nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo i singoli ministri, i 40 sottosegretari, ratifica i trattati internazionali, presiede il consiglio supremo di difesa, conferisce le onorificenze, nomina i commissari di governo presso le regioni, i commissari straordinari di governo, il capo della polizia, i comandanti generali delle forze armate, dichiara lo stato di guerra già deliberato dal Parlamento, accredita i rappresentanti e i diplomatici degli altri Stati.

Funzione giurisdizionale
Il capo dello Stato può concedere la grazia, cioè l'atto con il quale si condona in tutto o in parte una pena o consiste anche in una commutazione della pena.

Viene eletto dal Parlamento in seduta comune, la Costituzione dice che il Parlamento deve essere integrato da 3 delegati per regione, tranne per la Valle d'Aosta dove ne ha solo uno. Viene eletto colui che ha riportato un numero di voti non inferiore ai 2/3 dei componenti, maggioranza qualificata, se essa non si raggiunge nelle prime 3 votazioni, dalla 4° in poi eletto che ha riportato il voto pari alla metà +1 dei componenti, maggioranza assoluta.

I requisiti
E' necessario godere dei diritti politici e civili, avere la cittadinanza italiana, aver compiuto 50 anni di età, la durata in carica è 7 anni. Sei mesi prima della scadenza del suo incarico semestre bianco, il capo dello Stato può svolgere solo quelle funzioni che rientrano nelle normali attribuzioni, ma non può svolgere le funzioni di sciogliere le Camere anticipatamente né tutte quelle altre funzioni che hanno attinenza con gli organi costituzionali.

Irresponsabilità
Il capo dello Stato non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Vi sono però due eccezioni per gli atti di alto tradimento e attentato alle Costituzioni, solo in questi casi può essere messo in stato di accusa (denunziato) dal Parlamento riunito in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale.
Durante la sua assenza il posto vagante viene coperto dal presidente del Senato, mentre quando viene convocato il Parlamento in seduta comune l'assemblea viene presieduta dal Presidente delle Camere.



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