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Definizione di Persona Giuridica

Gli uomini, spesso, per il conseguimento di determinati obbiettivi o scopi trascendono la vita sociale e la possibilità di singoli individui e vanno a costituire organismi unitari composti da persone e beni che il nostro ordinamento giuridico riconosce come persone giuridiche, quindi vengono anch’esse considerate soggetti di diritto.
Il concetto di persona giuridica è stata introdotta nel nostro ordinamento di recente e più precisamente verso la metà del secolo scorso (XIX), a quel tempo infatti venivano considerati soggetti del diritto solo le persone fisiche.
La persona giuridica si definisce come un complesso organizzato di persone e di beni che per il conseguimento di uno scopo permanente e di interesse collettivo viene riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico come soggetto del diritto, avente una propria capacità giuridica e un proprio patrimonio e che agisce per mezzo di persone fisiche che rappresentano gli organi della persona giuridica (è un soggetto impersonale), per esempio il presidente della Repubblica è un organo dello Stato (per giuridico per eccellenza mentre tutte le altre persone giuridiche poste all’interno derivano il loro riconoscimento e l’esistenza da esso.

Classificazione: I criteri utilizzati per classificare le persone giuridiche sono la natura, struttura e scopo.
Secondo il criterio della natura le distinguiamo in pubbliche e private.

Le persone giuridiche pubbliche vengono regolare dal diritto pubblico e più precisamente diritto costituzionale e amministrativo, godono di alcune particolari o peculiarità. Sono organismi che si costituiscono per iniziativa dello Stato o di altri enti pubblici e sottoposte al loro diretto controllo, e possono operare solo nei limiti stabiliti dalla legge (province, regioni, comuni, banco d’Italia ecc.), godono del potere di supremazia sui cittadini e perseguono fini di interesse generale.

Le persone giuridiche private sono tutte le altre organizzazioni, sono organismi che perseguono fini o scopi comuni ad una pluralità di individui, ma in ogni caso si tratta di scopi che non rientrano tra le finalità perseguite dallo Stato. Sono regolate dal diritto privato per esempio associazione volontaria, donatori di sangue, associazioni religiose, culturali, sportive, parrocchie ecc. (in relazione alla forma possono essere strutture associative o non).

In base al criterio della struttura le persone giuridiche si classificano in associazioni e fondazioni.

Nelle associazioni l’elemento costitutivo prevalente sono le persone fisiche che perseguono un interesse o uno scopo comune, non economico, mentre l’elemento secondario sono i beni che costituiscono il patrimonio dell’associazione, cioè sono il mezzo per il raggiungimento dello scopo prefissato o comune. (Stato, associazioni religiose, politiche, culturali)
Le associazioni fornite di personalità giuridiche sono riconosciute mentre le altre no.

Nelle fondazioni l’elemento costitutivo prevalente sono i beni, cioè il patrimonio destinato a un determinato scopo, mentre l’elemento secondario per raggiungere lo scopo sono le persone. Per esempio una persona (il fondatore), rinuncia ad un bene e lo destina ad uno scopo, orfanotrofio, ospedali, seminari, premio Nobel.

La società non si devono confondere con l’associazione, perché mentre l’associazione è regolata dal libero 1° del Codice civile, le società vengono regolate dal libro 5°, cioè quello del lavoro. Hanno uno scopo di lucro (la divisione degli utili con l’esercizio in comune di un’attività economica).
Esercitano un’attività di produzione imprenditoriale di beni o servizi destinati allo scambio. Possono avere personalità giuridiche, queste sono quelle di capitali, o non averla le società di persone.

Secondo il criterio dello scopo, possono perseguire scopi economici, cioè sono enti che perseguono fini di utilità economica, tra le persone giuridiche private Spa, tra le persone giuridiche pubbliche la banca d’Italia, l’IMPS, e enti che perseguono scopi non economici, religiosi, culturali, scientifici, benefici, assistenziali, patriottici per esempio le persone giuridiche pubbliche: comuni, provincie, regioni e stato; tra quelle private: l’ANAS, Dante Alighieri, parocchie.
Insomma le persone giuridiche private perseguono scopi ideali, sono disciplinate nel libro 1° Codice civile, quelle che perseguono scopi economici sono disciplinate nel libro 5° e sono oggetto di studio in 5° libro.

Costituzione delle persone giuridiche
Per la costituzione è necessario che ci siano determinati requisiti sostanziali e formali. Per quanto riguardi i requisiti sostanziali è necessario che ci sia un insieme di persone e di beni a seconda se si tratti di un’associazione o una fondazione e lo scopo deve essere ben determinato, lecito, permanente e di interesse collettivo e di utilità sociale. Per quanto riguarda i requisiti formali è necessaria che vi sia un atto costitutivo e il riconoscimento da parte dello Stato.

Atto costitutivo
L’atto costitutivo nelle associazioni, è un atto solenne, atto pubblico, redatto dal notaio, mediante il quale più persone fisiche manifestano volontà di perseguire uno scopo comune quindi di voler costituire un’associazione.
Nelle fondazioni è un atto solenne (atto pubblico) mediante il quale una persona detta fondatore rinuncia ad una parte o tutti i suoi beni (patrimonio) per destinarli ad un determinato scopo.

Riconoscimento da parte dello Stato
La persona giuridica acquista capacità giuridica nel momento in cui viene riconosciuta dallo Stato, dunque diventa soggetto del diritto e acquista personalità giuridica. Il momento tra l’atto di costituzione e il riconoscimento è paragonabile al periodo di gestazione del nascituro.
Secondo le disposizioni contenute nella legge dell’1-7-94 la personalità giuridica si acquista con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro pubblico delle persone giuridiche con annesso lo statuto, che contiene le norme che regoleranno la vita dell’associazione o fondazione. Nel momento in cui viene iscritta acquista la personalità giuridica, altrimenti si parla di enti di fatto. Dunque, il notaio che ha redatto l’atto costitutivo ha l’obbligo su richiesta degli interessati o associati o il fondatore o colui che ha la direzione o presidenza dell’ente, deve depositare l’atto costitutivo presso la cancelleria del tribunale valuterà che l'atto costitutivo sia conforme alla legge, dunque si accerta che l'atto sia completo del contenuto minimo, sede cioè il luogo domicilio della persona fisica si deve svolgere l'attività principale, la denominazione e lo scopo perseguito. Inoltre valuta che il patrimonio che è stato indicato risulta adeguato per il raggiungimento dello scopo sociale. Se tutto ciò risulta conforme alla legge il giudice emette un decreto di omologazione e ne ordina la trascrizione nel registro pubblico delle persone giuridiche. Per le persone giuridiche che perseguono uno scopo di lucro acquistano la personalità iscrivendosi all'ufficio esercenti imprese, oggi registro delle imprese.



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