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Diritto d’Opzione

Se si attua l’emissione di nuove azioni devono essere offerte in opzione ai vecchi azionisti.
Se l’aumento del capitale supera i 5 milioni di euro ciò deve essere autorizzato dal Ministro del Tesoro, sentita dalla banca d’Italia. Per evitare che la posizione degli azionisti della società possa subire delle modificazioni riguardanti la partecipazione sociale previsto dall’art. 2441 del codice civile.
Quando una società emette nuove azioni devono essere offerte prima agli azionisti della società devono essere offerte prima agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute o se vi sono possessori di obbligazioni convertibili di azioni in proporzione al rapporto di cambio.
La società ha l’obbligo di pubblicazione nel BUSARL almeno 30 giorni dalla data dell’informazione poiché è stato soppresso il deposito nel registro imprese.
Se una parte del diritto d’opzione non vengono esercitati la legge stabilisce che se si tratta di una società di azioni non quotate e quotate.
Se si tratta di società non quotate gli azionisti che hanno esercitato il diritto d’opzione facendone contestualmente richiesta hanno il diritto di prelazione nella sottoscrizione di azioni in corrispondenza al diritto di azioni non esercitati.

In quelle quotate in borsa non spetta il diritto di preferenza, in questa amministratori entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine stabilito per esercitare il diritto d’opzione devono offrire il diritto d’opzione per almeno 5 riunioni e solo dopo possono disporre diversamente e offrire ad altri azionisti.

Il diritto d’opzione non può essere esercitato, quindi soppresso o limitato:
  • quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti di beni in natura;
  • quando è stato deliberato dall'assemblea degli azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale;
  • quando la società limitatamente ad ¼ delle nuove azioni l’assemblea abbia deliberato di assegnare dipendenti le azioni.
Se il valore di emissione supera il valore nominale si parla di soprapprezzo azioni e costituisce una riserva disponibile che può essere distribuita ai soci solo che la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del nuovo capitale sociale.

L’aumento gratuito è un operazione contabile in quanto il patrimonio non subisce variazioni in quanto si tratta di destinare al capitale le riserve disponibili.
Quindi con questa operazione non si fa altro che rendere da un p.d.v giuridico una parte del patrimonio che prima risultava indisponibile.
Le nuove azioni spettano agli azionisti in proporzione alle azioni possedute. L’aumento avviene assegnando nuove azioni o se la società non vuole emettere può procedere ad un aumento del valore nominale delle azioni fino al valore corrispondente all’aumento del capitale sociale. La delibera depositata nel Registro delle imprese.


Riduzione del capitale sociale
Può essere volontaria o imposta dalla legge. Poiché comporta la modifica dell’atto costitutivo deve essere iscritta nel Registro delle imprese. E’ volontaria quando è deliberata dall’assemblea degli azionisti quando delibera la riduzione del capitale sociale troppo esuberante per distribuire ai soci quote di capitale superfluo per conseguire l’oggetto sociale, ma dato che l’unico strumento di garanzia è il patrimonio la delibera di riduzione del capitale sociale diventa esecutiva solo dopo che sia decorso il termine di 3 mesi dall’iscrizione di tale delibera nel registro imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale ne abbia fatto opposizione.
Anche se c’è stata opposizione può essere ugualmente eseguita se autorizzata dal tribunale, ma solo se presta un’ idonea garanzia.

Come avviene:
rimborsando i soci di una parte dei conferenti;
acquistando azioni proprie sul mercato e poi procedendo all’annullamento;
per sorteggio di un determinato numero di azioni, rimborsando il valore nominale (qui nasce il diritto di godimento). Trattandosi di una delibera che va ad intaccare l’interesse dei soci deve essere presa all’unanimità, ciò non è detto dalla legge ma dalla giurisprudenza.

Nel caso in cui la riduzione del capitale è imposte dalla legge per perdite, per dare la possibilità di distribuire utile in presenza di perdite derivanti da esercizi precedente, deliberando quindi la riduzione del capitale sociale per colmare le perdite e procedere alla distribuzione dell’utile nell’esercizio corrente.
Dobbiamo distinguere se si tratta di perdita superiore o inferiore ad 1/3 del capitale sociale.
Se risulta superiore ad 1/3, cioè se il patrimonio a seguito della perdita risulta diminuito di una quota superiore ad 1/3 del capitale sociale.
Gli amministratori, nel momento in cui se ne accorgono, convocano d’urgenza l’assemblea degli azionisti sottoponendole la situazione patrimoniale della società al fine di deliberare la riduzione del capitale sociale oppure anche se la perdita risulta superiore all’esercizio successivo, se si pensa ci possano essere prospettive positive, se però la perdita non risulta diminuita deve per legge deliberare parzialmente la riduzione del capitale sociale.



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