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Divergenza tra volontà e dichiarazione

Il negozio giuridico nasce dalla manifestazione di volontà del soggetto, che deve corrispondere (o coincidere) col suo volere interno. Si può verificare che il soggetto manifesta una volontà (che non è in lui realmente posseduta, cioè dichiara qualcosa) che non corrisponde alle sue intenzioni, quindi si viene a creare una situazione dove dichiarazione e volere interno non coincidono, cioè si ha divergenza.
Nel nostro ordinamento giuridico, sono previste 5 ipotesi di divergenza che danno vita a 4 figure di nullità nel negozio giuridico. Sono:
  1. Divergenza dovuta a violenza assoluta o evidenza fisica: qui parliamo di divergenza involontaria.
  2. Errore ostativo: siamo in presenza di una divergenza inconsapevole.
  3. Dichiarazioni non serie: divergenza volontaria.
  4. Riserva mentale: divergenza volontaria.
  5. Simulazione: cioè fingere divergenza concordata tra le parti.

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Parliamo di divergenza dovuta a violenza assoluta o violenza fisica quando per effetto di una costrizione fisica il soggetto dichiara una volontà che in lui non esiste per esempio una persona che alza con la forza la mano del vicino in un’asta pubblica o durante una votazione in un’assemblea l’essere sottoposto ai pronostici.
Qui vi è un’assoluta mancanza di volontà, perché un soggetto dichiara qualcosa che in realtà non vuole, quindi dato che c’è divergenza, il negozio giuridico è nullo per difetto di un elemento essenziale.

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L’errore ostativo si ha quando il soggetto per effetto di un’inesatta conoscenza dell’effettivo significato dei vocaboli impiegati o per distrazione, dichiara una volontà diversa da quella voluta.
Per esempio scrivo 100 invece di 1000, si tratta di una divergenza inconsapevole e di regola l’errore ostativo nei negozi giuridici produce la nullità dell’atto. Nei contratti questo tipo di errore non produce la nullità perché la divergenza si considera come errore vizio (quindi se è essenziale e riconoscibile) rende annullabile il negozio giuridico solo quando la controparte riesce a dimostrarlo.

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Le dichiarazioni non serie sono fatte dal soggetto che manifesta la volontà in occasione di esempi a scopi didattici, in rappresentanza teatrali o per scherzo. A queste non possiamo attribuire valore giuridico, quindi non vincolano colui che a posto in essere il rapporto giuridico.

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La riserva mentale consiste nel caso in cui il soggetto dichiara intenzionalmente una cosa diversa da quella realmente voluta oppure dichiara una volontà che in lui non esiste senza intesa con l’altra parte e senza che questa ne possa riconoscere la divergenza o discordanza. In queste ipotesi la legge attribuisce valore giuridico alla dichiarazione e nei soggetti a cui è diretta quindi se i terzi sono in buona fede colui che ha manifestato la volontà ne risulta vincolato nei limiti della dichiarazione stessa.
Esempio:
Un soggetto che intende acquistare un quadro, mentre in realtà vuole abbellire momentaneamente un appartamento e poi restituirlo, la legge tutela la buona fede del negoziante, quindi attribuisce valore giuridico a quanto è stato dichiarato, quindi il soggetto non può far più prevalere le sue intenzioni.

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La simulazione è l’ipotesi più importante di non corrispondenza tra volontà e dichiarazione, si tratta di una divergenza concordata tra le parti, si ha quando le parti fingono di volere stipulare un negozio giuridico, mentre in realtà non è da essi voluto. Secondo quanto stabilito dal legislatore la simulazione può essere anche lecita, ma per lo più si ricorre ad essa per ingannare i terzi, i creditori, il fisco per eludere o aggirare i divieti di legge, in questi casi la simulazione è illecita ed è detta pure fraudolenta.
Esempio:
Stipulato un contratto di compravendita di 10.000.000 e si mette di meno nello scontrino, oppure un soggetto A da in locazione un bene al soggetto B, e per sottrarlo all'azione esecutiva dei creditori finge di venderlo.

La simulazione può essere assoluta o relativa.
- E' assoluta quando le parti fingono di stipulare un negozio apparente o simulato ma in realtà non ne vogliono alcuno (es. il proprietario di un terreno simula di venderlo ad un conoscente per evitare che i creditori possano farlo vendere all'asta).
- E' relativa quando le parti fingono di stipulare un negozio giuridico, ma in realtà ne vogliono uno diverso (negozio giuridico nascosto o dissimulato). Per esempio: vendo un bene a un prezzo inferiore a quello effettivo.

Effetti:
Nei confronti delle parti vale il negozio giuridico dissimulato, nei confronti dei terzi vale quello simulato a condizione che si tratta di terzi ignari della situazione e che dal negozio giuridico simulato ne possano trarre un vantaggi, viceversa se dal negozio simulato ne possa derivare un danno i terzi possano far valere il negozio dissimulato, cioè possono far valere quello che risulta più vantaggioso perché la legge tutela la buona fede dei terzi.



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