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Elementi del Negozio Giuridico

Il negozio giuridico di vari elementi che secondo la teoria tradizionale si classificano in elementi essenziali, accidentali, e naturali.

Gli elementi essenziali

Sono elementi indispensabili perché il negozio giuridico esista tant'è che se ne manca uno non potrà produrre gli effetti suoi propri, perché è da considerarsi nullo.
Questi sono: manifestazioni di volontà, oggetto, causa e forma. Questi vengono detti anche elementi intrinseci. Mentre gli elementi essenziali estrinseci o esterni al negozio giuridico sono presupposti affinché esso possa essere considerato valido e sono: capacità e legittimità.

Capacità: significa che pone in essere in negozio giuridico deve essere un soggetto capace di agire, vale a dire aver raggiunto la maggiore età ed essere capace di intendere e di volere, perché la mancanza di uno di questi elementi rende invalido il negozio giuridico.

Legittimità: il soggetto che pone in essere il rapporto giuridico deve godere dell'idoneità di agire, cioè deve essere legittimato a porre in essere un determinato negozio giuridico, in quanto risulta titolare dell'interesse cui il negozio giuridico si riferisce, oppure rappresentante del titolare dell'interesse cui il negozio giuridico si riferisce.
Esempio:
Nel contratto di compravendita la casa può essere venduta dal proprietario o da un rappresentante da lui incaricato, infatti se la casa viene venduta dal ladro, dato che non è legittimato, il negozio giuridico è invalido dato che mancano i requisiti estrinseci.

Gli elementi accidentali

Sono proposizioni o clausole (accordo fra le parti che va a modificare di comune accordo il contenuto di una regola generale) che le parti del negozio giuridico sono libere di seguire o meno, ma una volta incluse modificano gli effetti e diventano obbligatorie. Sono: condizione, termine, modo.

Gli elementi naturali

Sono quelli i cui effetti vengono prodotti naturalmente, a seconda del tipo di negozio giuridico posto in essere senza che vi sia un'espressa manifestazione di volontà delle parti.
Esempio:
Nel contratto di compravendita la garanzia di evizione non è specificata nel contratto ma è sottintesa, in quanto un soggetto che vende un bene di sua proprietà deve garantire che la cosa non appartiene a terzi mentre se è soggetta a vizio la deve restitire.



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