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Elementi essenziali del Contratto

Manifestazione di volontà. Da essa prende vita il negozio giuridico, consiste nel portare a conoscenza di terzi il proprio volere interno. Può espressa o tacita.
  • E' espressa quando il soggetto porta a conoscenza di terzi il proprio volere interno attraverso atti scritti, parole o con disegni, gesti, cioè segni convenzionali mediante tutti quegli atti diretti a manifestare espressamente la volontà.
  • E' tacita quando la volontà del soggetto si deduce dal suo comportamento univoco, incompatibile con qualsiasi volontà diversa da quella attribuitagli. Per esempio il creditore che restituisce al debitore l'originale della cambiale a quell'atto gli si attribuisce la manifestazione di volontà di voler rinunciare al proprio credito (quietanze), o chi senza pronunciare parole sale su una vettura tranviaria si deduce che vuole stipulare un contratto di trasporto.

Il silenzio

Nel linguaggio comune si dice che chi tace acconsente, però secondo il diritto chi tace non dice niente, dunque il silenzio è irrilevante. Però come eccezione, esso a seconda delle circostanze può avere valore giuridico quando il soggetto avrebbe dovuto o per legge, o per contratto o per consuetudine l'obbligo di fare una dichiarazione, oppure quando in base ai rapporti intercorsi fra due parti, questi avrebbero dovuto dichiarare la propria volontà secondo i principi della correttezza e di buona fede.
Esempio:
Nel contratto di locazione i contraenti anche prima della scadenza possono di disdetta, però se nessuna delle due parti manifesta la volontà nel silenzio il contratto si intende rinnovato per un altro periodo uguale a quello precedente. Dunque al silenzio si attribuisce valore giuridico.
Di fronte ad una sentenza del tribunale l'imputato può ricorrere in appello.

La manifestazione di volontà per produrre gli effetti suoi propri deve provenire da una persona che sia capace di agire (intendere e di volere) che la volontà sia immune da vizi, cioè si sia liberamente costituita senza forzature, senza errori e che inoltre coincida con le intenzioni di colui che l'ha manifestata, perché nel caso in cui ci sia divergenza tra dichiarazione e volere interno il negozio giuridico è nullo.

Causa

Si definisce come la ragione economico-sociale unica, per ciascun tipo di negozio giuridico per esempio in un contratto di compravendita qualunque sia l'oggetto la causa è unica e tipica, trasferimento di proprietà della cosa dal venditore al compratore.

Negozi giuridici tipici: Con essi intendiamo negozi giuridici che trovano nella legge una denominazione e una specifica disciplina per esempio testamento, accettazione di un'eredità.
Negozi giuridici atipici: sono negozi giuridici stipulati tra le parti al di fuori degli schemi predisposti dal legislatore. Mentre per i primi essendo previsti dalla legge, cioè voluti dal legislatore la causa è sempre lecita, mentre per quelli atipici la causa può essere anche illecita, ma in questo caso il negozio giuridico è nullo, perché contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

La causa non deve essere confusa con i motivi che inducono il soggetto a volere il negozio giuridico, perché può anche essere che i motivi sono illegali, ma la causa è lecita, quindi il negozio giuridico resta valido e può produrre gli effetti suoi propri per esempio un soggetto che compra una pistola, stipula un contratto di compravendita che è lecito, però se il motivo è quello di uccidere dato che è un atto illecito, si fa un'eccezione alla regola nel caso in cui alla contropartita risulta noto il motivo, quindi il negozio giuridico è nullo. Normalmente si deve tenere conto della causa e non del motivo.

Oggetto

Si definisce come la natura o al fatto cui il negozio giuridico si riferisce per esempio nei contratti di compravendita la causa è unica, ma l'oggetto può cambiare. Affinché possa essere considerato un elemento essenziale deve essere: possibile, lecito, determinato o indeterminato.

Possibile: va inteso in senso materiale e in senso giuridico. 
Esempio:
Un soggetto che si impegna a trasportare in un'automobile un altro soggetto da Roma a Milano in un'ora, giuridicamente è valido dato che è un contratto di trasporto, ma è materialmente impossibile quindi il negozio giuridico è nullo.
Oppure un soggetto che vende il proprio titolo di studio, materialmente è possibile, ma giuridicamente no.
Lecito: deve essere conforme alla legge per esempio compravendita di merce di contrabbando, il negozio giuridico è nullo.
Determinato o determinabile: con esso le parti devono individuare gli elementi che individuano l'oggetto del negozio giuridico oppure indicare gli elementi che serviranno successivamente per individuarlo.
Esempio in un testamento lascio a tizio ciò che ho promesso a voce, in tal caso se non è specificato nulla non risulta l'oggetto determinabile, quindi è nullo.

Forma

Essa è il mezzo attraverso il quale il soggetto manifesta la volontà negoziale. Di regola la forma è libera, quindi il soggetto può manifestare la volontà in qualunque modo (o forma), però per alcuni negozi giuridici il legislatore ha stabilito che la manifestazione di volontà deve avvenire nel rispetto di una determinata forma, che è quella scritta, che è richiesta per richiamare l'attenzione del soggetto in riferimento agli atti che sta per compiere.
La forma scritta può essere mediante scrittura privata, documento sottoscritto dalle parti davanti a un pubblico ufficiale (esempio: per la costruzione di una società) o mediante atto pubblico, che è un documento redatto dal notaio o da un pubblico ufficiale per esempio per la donazione...
In questi casi la forma è vincolante. La forma scritta, può essere richiesta sia per la validità del negozio giuridico quindi è essenziale o ad substantia, o ai fini probatori ab probationem. Se non viene rispettata la forma, se questa era richiesta per la validità il negozio giuridico è nullo (compravendita di immobili), mentre se la forma è richiesta ai fini probatori, la mancanza di essa non contribuisce alla nullità del negozio giuridico, infatti esso resta valido ma non è ammesso la prova testimoniale per esempio nei contratti di assicurazione la forma richiesta come elemento probatorio, se venisse a voce il negozio giuridico resta valido, però se sorgono controversie tra le reali parti, la parte interessata non può provare con certezza il contenuto della dichiarazione, dato che se si ammette la prova documentale non si ammette quella testimoniale.



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