Scuolissima.com - Logo

Le Fonti del Diritto

Quando parliamo delle fonti del diritto facciamo riferimento alle sorgenti del diritto e più precisamente le fonti sono i mezzi attraverso i quali lo Stato pone in essere il proprio ordinamento giuridico (le norme giuridiche). Si dividono in fonti di produzione e fonti di cognizione:

  • Fonti di produzione: lo Stato crea le norme giuridiche, si intendono dunque gli atti e i fatti idonei a produrre delle norme giuridiche, cioè a creare nuove norme oppure a modificare o abrogare (fare cessare) quelle già esistenti.
  • Fonti di cognizione: rappresentano il mezzo o lo strumento di cui lo Stato si avvale per portare a conoscenza della collettività l'esistenza delle norme giuridiche (esempio: la gazzetta ufficiale, rappresenta il modo per far conoscere agli individui l'esistenza delle norme giuridiche, fonti scritte e non scritte, nazionali o sovranazionali.
Secondo l'art. 1 delle disposizioni sulle leggi generali nel nostro ordinamento giuridico le fonti sono: le leggi, i regolamenti, le consuetudini o usi.

Le leggi

Le leggi sono atti solenni mediante le quali lo Stato pone in essere il proprio ordinamento giuridico. Secondo l'art. 1 delle disposizioni generali la principale è la Costituzione, infatti rappresenta la legge fondamentale dello Stato, perché contiene tutte quelle norme che fissano le linee essenziali dell'organizzazione dello Stato e nello stesso tempo contempla tutti i diritti e doveri dei cittadini.
Le leggi costituzionali sono norme che modificano o integrano o abrogano norme Costituzionali, sono emanate dal Parlamento ma approvate rispettando la procedura aggravata (prevista dall'art. 138 della Costituzione, in seduta comune, qui necessitano i 2/3).
Le leggi ordinarie comprendono le norme che vengono poste in essere dal Parlamento, rispettando la proceduta ordinaria (metà +1, non possono andare a modificare gli articoli della Costituzione (leggi statali e regionali).

Gli atti aventi forza di legge sono provvedimenti o atti emanati dal Governo, rientrano in questa categoria il Decreto legislativo e il decreto di legge.

  • Decreto legislativo: provvedimento emanato dal Governo, previa delega da parte del Parlamento (art. 76).
  • Decreti legge: provvedimenti posti in essere dal Governo, che vengono adottati quando si presentano situazioni di straordinaria necessità e urgenza e perdono efficacia fin dall'origine se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni (art.77).
Entrambi vengono dette leggi materiali o sostanziali perché hanno un contenuto normativo, mentre le leggi poste in essere dal Parlamento sono leggi formali e se hanno una portata giuridica sono non solo formali ma anche sostanziali.

Nella categoria delle leggi possiamo annoverare anche i regolamenti comunicatori, cioè regolamenti che derivano la loro efficacia dal trattato di Roma del 25 marzo che ha istituito la CEE, oggi della U.E (Unione Europea).
I regolamenti comunicatori trovano applicazione di efficacia all'interno del nostro ordinamento giuridico di diritto, in quanto costituiscono la fonte del diritto stesso, anzi l'efficacia dei regolamenti comunitari prevale sulle leggi ordinarie, perché ritenute di primaria importanza; la norma giuridica del singolo stato infatti viene sacrificata a favore di quella dei singoli Stati Europei.

Le leggi regionali sono emanati dal Governo o da amministrazioni locali: regionali, provinciali e comunali. Essa hanno per oggetto norme che disciplinano, materie assegnate alle regioni tanto che le leggi regionali nell'ambito della stessa regione hanno efficacia delle leggi ordinarie.
Gli organi competenti ad emanare leggi regionali sono i consigli regionali.
Dunque gli atti emanati da organi amministrativi, governativi o locali prendono il nome di regolamenti.

I regolamenti sono dunque atti che hanno come contenuto quello di completare le disposizioni contemplate dalla legge, quindi non possono entrare in contrasto con la legge.

Le consuetudini o usi è l'ultima fonte del diritto, è una fonte spontanea perché non sono poste in essere dallo Stato, ma nascono da un comportamento effettivamente tenuto da un gruppo di individui convinto che esso risulta con soddisfazione solo del gruppo stesso.
Esempio:
I rapporti di mediazione, di solito essi vengono stabiliti secondo le leggi del luogo, dove l'affare è stato stipulato, per soddisfare gli interessi del gruppo stesso.
Dato che l consuetudini o usi sono delle fonti non scritte, perché si tratta di un comportamento generato uniforme e costante, tenuto da un gruppo di individui con la convinzione che quel dato comportamento è come se fosse imposto da una norma giuridica, ne discende che la consuetudine consta contemporaneamente di due elementi essenziali:
  1. elemento materiale: è quel comportamento generale, costante e uniforme che si ripete nel tempo.
  2. elemento psicologico: cioè la convinzione che tenere quel comportamento come se fosse imposto dalla legge.
A secondo della loro natura abbiamo:
  • consuetudini secondo la legge è proprio da legge che richiama le consuetudini o usi, (mediatore, art. 1754).
  • consuetudini al di fuori della legge è la consuetudine che va a regolare materie non regolate dalla legge (la borsa dei valori).
  • consuetudini contro la legge quando la consuetudine va a regolare rapporti sociali che entrano in contrasto con la legge (nel caso specifico l'ipotesi perde efficacia).
L'efficacia della consuetudine: ci sono consuetudini che hanno efficacia che si estende su tutto il territorio nazionale, queste si chiamano consuetudini o usi generali, mentre si chiamano consuetudini o usi locali quando la loro efficacia risulta circoscritta in una determinata zona o porzione del territorio.

Trattandosi di norme non scritte colui che ha interesse a far valere l'esistenza di una consuetudine ne deve dare la prova. Dunque per agevolare la prova dell'esistenza sono state compilate delle raccolte di tutti gli usi o le consuetudini, da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio per le consuetudini o usi generali. Invece la raccolta degli usi locali è stata effettuata dalla Camera di Commercio, industria agricoltura e artigianato, e ve ne è una in ogni capoluogo di provincia.

La ripartizione delle fonti del diritto secondo l'art. 8 delle disposizioni sulla legge in generale detta dei criteri di coordinamento tra le diverse fonti del diritto, sulla base di questi criteri ad una classificazione semplice, ne deriva una più complessa. Dunque abbiamo fonti costituzionali, primarie, secondaria e consuetudini o usi.
- Nelle fonti costituzionali troviamo la Costituzione e le leggi Costituzionali.
- Nelle fonti primarie troviamo le leggi ordinarie (dello Stato e delle regioni) gli atti aventi forza di legge, e i regolamenti comunitari, le leggi regionali.
- Nelle fonti secondarie troviamo i regolamenti.
- e infine le consuetudini e usi.

Criteri di coordinamento delle fonti del diritto

In ogni ordinamento esiste una pluralità di fonti del diritto e si rende quindi necessario un loro coordinamento. I criteri più importanti che vengono utilizzati sono criterio gerarchico e cronologico.
Dunque se 2 norme regolano un determinato rapporto sociale, però lo legano in modo diverso si pone il problema quale delle 2 deve prevalere ciò, viene applicando l'art. 8.

Principio o criterio gerarchico delle fonti del diritto una norma di un dato grado può abrogare o modificare un'altra norma di pari grado o di grado in contrasto con una norma di grado superiore.
Esempio:
Un regolamento non può contenere norme contrastanti con una legge ordinaria.
Criterio cronologico se due norme giuridiche regolano la stessa materia o gli stessi rapporti sociali, anche se sono emanate in tempi diversi, si applica la norma che viene emanata a posteri (dopo), prevale sulla norma giuridica già esistente.

La codificazione

L'esigenza di imporre ordine e chiarezza onde evitare contraddizioni, duplicazioni o sovrapposizione di norma giuridica, data la loro crescente molteplicità è nata l'esigenza di raggruppale in modo organico e sistematico in un unico corpo, le norme giuridiche che regolano la stessa materia o materie affini. Questo strumento è il Codice.

Il Codice è una legge di notevole ampiezza che raccoglie o raggruppa in modo sistematico e ordinato tutte le norme che regolano la stessa materia o addirittura interi rami del diritto. I codici oggi esistenti nel nostro ordinamento giuridico sono: Codice civile e codice di proceduta civile, codice penale e codice di procedura penale.

Il Codice civile e di procedura sono entrati in vigore nel nostro ordinamento giuridico il 21-4-1942. Il codice civile contempla le norme del diritto privato, si suddivide in 6 libri.

Libro primo: Delle persone e della famiglia (1-455)
Libro secondo: delle successioni (456-809)
Libro terzo: della proprietà (810-1172)
Libro quarto: delle obbligazioni (1173-2059)
Libro quinto: del lavoro (2060-2642)
Libro sesto: della tutela dei diritti (2643-2969).

Il codice civile si compone di 2969 articoli più 31 articoli che riguardano le disposizioni sulla legge in generale.

Le fonti di produzione del diritto (1-9)
L'interpretazione delle norme giuridiche (art 12-14)
L'efficacia del diritto nel tempo e nello spazio (10,11,15-31).

All'interno del codice ciascun argomento trattato è suddiviso in titoli, sezione, capo e articoli espressi innumeri. Nell'ambito di ciascun articolo i periodi sono suddivisi da un punto e a capo, questi prendono il nome di commi. Il commo successivo al primo si chiama alinea o capoverso.

L'insieme delle norme che hanno per oggetto la stessa materia prendono il nome di istituto giuridico.
Per esempio tutte le norme contenute nel libro del Codice civile che hanno per oggetto la proprietà prendono il nome di istituto giuridico della proprietà.



🧞 Continua a leggere su Scuolissima.com
Cerca appunti o informazioni su uno specifico argomento. Il nostro genio li troverà per te.




© Scuolissima.com - appunti di scuola online! © 2012 - 2024, diritti riservati di Andrea Sapuppo
P. IVA 05219230876

Policy Privacy - Cambia Impostazioni Cookies