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Scioglimento della Società

A tutte le cause viste a proposito delle altre società:
  • il decorso del termine indicato nel contratto sociale, salvo che l'assemblea straordinaria deliberi con una modifica dell'atto costitutivo, la proroga della società;
  • conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 
  • deliberazione dell'assemblea di sciogliere anticipatamente la società, cioè prima del termine finale indicato nell'atto costitutivo;
  • altre cause previste nel contratto sociale.
Si aggiungono:
Continua inattività dell'assemblea e impossibilità di funzionamento dell'assemblea che non riesca a raggiungere una maggioranza a causa di insanabili contrasti tra gruppi contrapposti o paritari di azionisti o non venga convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. In questi ultimi due casi la delibera di scioglimento avviene per delibera del presidente del tribunale e in caso di riduzione a meno che l'assemblea non deliberi la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento quantomeno al minimo legale oppure la trasformazione della società in un'altra società di tipo diverso, per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ed infine per delibera convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento della società si verifica anche di diritto per effetto del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, o se eserciti un attività commerciale in seguito alla dichiarazione di fallimento.

LIQUIDAZIONE
Al verificarsi di una causa di scioglimento deve essere accertata dal consiglio d'amministrazione quindi gli amministratori deliberano in seduta straordinaria e la società passa da una gestione ordinaria a quella straordinaria entrando nella fase della liquidazione, e in seguito alla delibera di scioglimento deve nominare i liquidatori.
La delibera deve essere depositata presso il Registro Imprese (firma autografata). 
Per effetto della liquidazione gli amministratori non possono più compiere nuove operazioni di gestione esponendosi in caso contrario ad una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni che ne derivano e devono convocare entro 30 gg l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori consegnano ai liquidatori la documentazione sociale, più i beni della società e se viene stabilito diversamente possono essere venduti anche in blocco o attraverso transazioni e compromessi.
L'attività esercitata dai liquidatori è quella di soddisfare prima di tutto i creditori sociali e se il patrimonio disponibile risulta  insufficiente possono chiederne il versamento dei decimi ancora dovuti.
Una volta liquidato l'attivo ed estinti i creditori della società, i liquidatori redigono un bilancio finale dal quale risulta la quota attribuita a ciascuna azione (riparto).
Il bilancio finale deve essere depositato nel registro delle imprese  e si intende approvato in modo tacito se decorsi mesi nessuno ne abbia fatta opposizione.
Dopo si provvede alla cancellazione della società dal Registro imprese quindi cessa di esistere.

Secondo due orientamenti giurisprudenziali:
  1. la società anche se si è verificata la causa di scioglimento non necessariamente deve portare all'estinzione della società, in quanto l'assemblea può rimuovere la causa di scioglimento, però la delibera deve essere presa all'unanimità. Però se ci si trova in una fase di liquidazione avanzata non si potrebbe far rientrare la società nella gestione ordinaria.
  2. la società anche se è estinta, finché vi sono debiti sociali non può essere considerata estinta, infatti anche se la società è stata cancellata i creditori, possono promuovere l'istanza di fallimento, oppure anche se è stata cancellata secondo la giurisprudenza essi possono agire nei confronti degli azionisti che non hanno versato i decimi per intero, nell'operato vengono coinvolti gli amministratori se colpevoli.
BILANCIO CONSOLIDATO O DI GRUPPO
Le società controllanti devono redirigere il bilancio consolidato o di gruppo (come settore pubblico allargato) che accoglie sia la situazione patrimoniale della società controllata e controllante.



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