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Scomparsa, assenza e morte presunta

Scomparsa: si ha quando di una persona non si hanno più notizie dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, sarà compito del tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, previa istanza da parte degli interessati dichiarare la scomparsa della persona e al tempo stesso adottare tutti quei provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio del soggetto e alla nomina di un curatore, di amministrare il patrimonio dello scomparso.

Assenza: Trascorsi almeno 2 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza, gli interessati possono chiedere al tribunale competente per territorio di emanare la dichiarazione d’assenza, con essa si apre l’eventuale testamento o in mancanza i beni vanno (per successione legittima) ai parenti prossimi. Essi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni dello scomparso dietro cauzione (garanzia), infatti devono redigere un inventario dei beni ricevuti, atti di conservazione del patrimonio e la legge stabilisce che essi vengono ammessi nel possesso temporaneo dei beni e ad eccezione degli ascendenti, discendenti e del coniuge devono riservargli 1/3 dei frutti raccolti, questi frutti gli vengono riservati per poi essere sostituiti nell’eventualità di un ritorno o dell’esistenza in vita solo se l’assenza risulta giustificata.

Morte presunta: Trascorsi 10 anni dal girono in cui non si hanno più notizie del luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza si può chiedere al tribunale di dichiarare con sentenza la morte presunta, essa produce gli stessi effetti della morte accertata. Con essa i successori ottengono la piena titolarità o disponibilità dei beni e il coniuge può contrarre matrimonio.
Se il morto presunto fa ritorno ha diritto di riprendere i propri beni nello stato in cui si trovano, per esempio l’erede ha venduto l’appartamento, lui prenderà il denaro.
Se il coniuge si è risposato il matrimonio diventa nullo, però i figli nati dal nuovo matrimonio restano figli legittimi. Ci sono casi in cui la morte presunta si può chiedere dopo due anni, nel caso di naufragio, terremoto, operazioni belliche dopo 2 anni dal trattato di pace o dopo 2 anni dalla cessazione del conflitto.



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